Assistenza al cliente

PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

1.1 Traino
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di errato rifornimento del carburante.

1.2 Officina mobile in italia
Qualora a seguito di guasto il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura
Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto 1.1 Traino.

1.3 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.

1.5 Veicolo in sostituzione in italia
Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Società un’autovettura per:

– tre giorni consecutivi in caso di guasto
– cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
– trenta giorni in caso di rapina e furto totale

Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio lungo termine convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Nella prestazione “Veicolo in sostituzione in Italia” restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dallo stesso.

La prestazione non è operante per
– immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
– operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

1.6 Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un’autovettura in sostituzione, in base all’art. 1.5 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.
La Società terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
1.7 Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO

1.8 Spese di rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore

1.9 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.

1.11 Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all’art. 1.10 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Art. 2 – PRESTAZIONI ALLA PERSONA

2.1 Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Qualora, a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l’Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità (punto 12 del modelloCAI). Servizio operativo 24 ore su 24.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO

2.2 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo sia
inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all’estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,
oppure un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2000 c.c.). Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.

2.3 Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 100,00 per persona e per giorno con un limite di euro 500,00 per sinistro.

2.4 Autista a disposizione
Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l’assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo in Italia, presso il domicilio dell’Assicurato od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.
Nel caso di motoveicoli la Struttura Organizzativa metterà invece a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto.
Le spese sono a carico della Società.
Restano in ogni caso a carico dell’Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

2.5 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, se in viaggio da solo e comunque indipendentemente dal numero delle persone trasportate in quanto anch’esse nelle medesime condizioni, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 1.000,00 per sinistro accaduto all’estero. Nel massimale sono comprese le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di euro 150,00 per giorno.

2.6 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori e prendersene cura.
Sono comprese le spese del primo pernottamento (e prima colazione).
2.7 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
– aereo sanitario (solo paesi europei);
– aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
– treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
– autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La StrutturaOrganizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

2.8 Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.500,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Struttura Organizzativa anticiperà l’eccedenza a fronte di adeguate garanzie di solvibilità.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO

2.9 Anticipo spese di prima necessità
Qualora in conseguenza di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.
2.10 Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di euro 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

2.11 Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.

2.12 Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Società a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro.
2.13 Prolungamento soggiorno
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo le condizioni dell’Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di euro 600,00 per sinistro.

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